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Regione Sardegna - Legge 23 aprile 2015, n. 8 - Obblighi per i Comuni di pubblicazione relativi agli interventi edilizi

L’art. 37 della Legge Regionale n. 8 del 23 aprile 2015, detta gli obblighi, in capo alle amministrazioni comunali, di monitoraggio degli interventi e delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie nel territorio, in funzione dei suddetti incrementi. I Comuni, sempre su disposizione della stessa norma, devono obbligatoriamente pubblicare, in una apposita sezione del proprio Sito Web Istituzionale, le informazioni relative a ciascun intervento.

Per adempiere a tale obbligo, si suggerisce la creazione della sotto-sezione "PIANO CASA 2015", nella sezione "DOCUMENTI ON LINE", all'interno della quale potranno essere pubblicati i file in formato PDF, ottenuti dall’applicativo istituzionale messo a disposizione dalla Regione Sardegna.

 Link di Riferimento

L.R. 8/2015 - Art. 37 - Efficacia, durata e valutazione degli effetti

3. Le amministrazioni comunali, al fine del monitoraggio degli interventi di cui al presente capo e delle conseguenti trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, pubblicano obbligatoriamente in apposita sezione del proprio sito web istituzionale le relative informazioni consistenti, per ciascun tipo di intervento, nella localizzazione del fabbricato oggetto di incremento volumetrico con relativi dati catastali, nella entità del volume originario e nella consistenza dell'incremento volumetrico autorizzato. Nel sito web istituzionale sono, inoltre, pubblicate le modalità di utilizzo delle risorse di cui all'articolo 36, comma 14, terzo periodo. La mancata od incompleta pubblicazione delle informazioni comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e successive modifiche ed integrazioni.