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Scadenza del 30 aprile 2019 - Termine per le attestazioni OIV relative ai dati pubblicati al 31 marzo 2019 nei siti istituzionali delle PA

Pubblicata dall'ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione - la delibera con la quale è fissata la data del 30 aprile 2019 per la pubblicazione delle attestazioni degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe, riguardanti l’assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019.

Il controllo è rivolto a PA, enti pubblici economici, società ed enti di diritto privato in controllo pubblico e società a partecipazione pubblica non di controllo, associazioni, fondazioni e enti di diritto privato.

Cosa pubblicare

Le PA possono prendere visione della Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019, per conoscere le categorie di obblighi interessate al controllo, accedendo ai link in fondo all'articolo.

In particolare, per le Pubbliche Ammininistrazioni

  1. Performance (art. 20)
  2. Provvedimenti (art. 23)
  3. Bilanci (art. 29)
  4. Servizi erogati (art. 32)
  5. Pagamenti dell’amministrazione (artt. 4-bis, 33, 36 e 41)
  6. Opere pubbliche (art. 38)
  7. Pianificazione e governo del territorio (art. 39)
  8. Informazioni ambientali (art. 40)y/2lWYZed

Per gli Enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico:

  1. Organizzazione (artt. 13 e 14)
  2. Enti controllati (art. 22)
  3. Provvedimenti (art. 23)
  4. Bandi di gara e contratti (art. 37)
  5. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27)

Dove pubblicare

La Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019, il Documento di attestazione e la Scheda di sintesi, dovranno essere pubblicate entro il 30 aprile 2019, nella sezione:

Amministrazione trasparente > Controlli e rilievi sull'amministrazione > Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe > Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Dati completi e aggiornati

Tutti i contenuti devono essere completi e aggiornati. Per ciascun dato, o categoria di dati, è necessario indicare:

  • la data di pubblicazione;
  • la data di aggiornamento;
  • l’arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce.

Per aggiornamento si intende anche solo controllare che i dati siano ancora attuali e non significa necessariamente la loro modifica. Nelle pagine di Amministrazione trasparente va indicata la data di aggiornamento.

Formati degli allegati

I documenti allegati devono essere pubblicati in formato aperto. Alcuni esempi, riportati nell'allegato tecnico:

  • PDF, PDF/A;
  • formati ottenuti da software Open Source (quali ad esempio OpenOffice);
  • formati ODF - Open Document Format (che consentono la lettura e l’elaborazione di documenti di testo, di dati in formato tabellare e di presentazioni);
  • formati aperti (quali, ad esempio, .rtf per i documenti di testo e .csv per i fogli di calcolo).

Link di riferimento