A partire dal 1° ottobre 2020, è possibile utilizzare il nuovo tracciato XML con le modifiche introdotte dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020, e oggetto di successivo ritocco con Provvedimento 20 aprile 2020, prot. n. 166579/2020.
Si tratta di una serie di nuovi codici natura e codici documento (versione 1.6.1.) la cui obbligatorietà scatterà dal 1° gennaio 2021, ma che i soggetti IVA possono iniziare ad usare, in via facoltativa, appunto, dal 1° ottobre 2020, per cominciare a familiarizzare con le novità.
Pertanto, nei 3 mesi finali del 2020 saranno accolti dal SDI sia i documenti predisposti secondo le attuali specifiche (versione 1.5), sia quelli già conformi alle nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Da segnalare che le nuove codifiche avrebbero dovuto essere obbligatorie già dal 1° ottobre 2020, ma l’emergenza Covid-19 ha spostato in avanti il calendario.
Pertanto, come detto sopra, l’utilizzo obbligatorio dei nuovi codici scatterà dal 1° gennaio 2021, anche in funzione della predisposizione delle bozze dei registri, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale a cura dell’Agenzia delle Entrate, prevista a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.
Riguardo a quest’ultimo aspetto c’è da rilevare che anche esso ha subito vari slittamenti, non solo per l’emergenza sanitaria.
Infatti, alla data attuale, il testo aggiornato dell’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015, salvo ulteriori slittamenti, fa decorrere dal 2021 il servizio di messa a disposizione delle bozze precompilate dei registri, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale.
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