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Abrogazione dell'Esterometro trimestrale e assolvimento della Comunicazione dati tramire SDI

Con la pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Ade n. 293384 del 28/10/2021, si è concluso l’iter legislativo per effetto del quale - a partire dal prossimo 01/01/2022 - non sarà più possibile effettuare la trasmissione trimestrale dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro) e diventerà contestualmente obbligatoria la trasmissione dei dati stessi, mediante il tracciato della fatturazione elettronica.

Le precedenti regole, contenute nel Provvedimento n. 89757 del 30/04/2018, prevedevano infatti la possibilità di utilizzare due modalità alternative - entrambe ancora usufruibili fino al 31/12/2021 - di trasmissione telematica all’Ade dei dati delle operazioni transfrontaliere:

  • la prima prevedeva la predisposizione e l’invio trimestrale di due file Xml, uno per le operazioni attive e uno per le operazioni passive, contenenti i dati fiscali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri, nel trimestre di riferimento (c.d. Esterometro);
  • la seconda prevedeva, esclusivamente per le operazioni attive, la predisposizione e l’invio per ogni operazione di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al SdI, impostando il campo del tracciato “Codice Destinatario” con il valore convenzionale (XXXXXXX).

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 3-bis, del D.lgs. n. 127/2015, dall’articolo 1, comma 1103, della Legge n. 178/2020, con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal 01/01/2022, i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi esclusivamente utilizzando il SdI (Sistema di interscambio) e il formato del file fattura elettronica.
Il nuovo Provvedimento stabilisce termini differenziati per le operazioni attive e passive:

  • per le operazioni attive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • per le operazioni passive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Scarica e consulta l'estratto delle Note di Rilascio della vers. 22.00.00 riguardante la nuova gestione e le modalità operative con cui procedere in fase di registrazione.

 

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