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Consegna fatture "a cavallo d'anno"

Con la presente desideriamo fornire alcune indicazioni pratiche su come consegnare, da Fattura SMART o dal portale Fatture&Corrispettivi, consegne distinte per:

  • fatture d'acquisto aventi data documento del 2023 consegnate nel 2023;
  • fatture d'acquisto aventi data documento del 2023 consegnate nel 2024;
  • fatture aventi data documento nel 2024.

La prima tipologia dovrà essere inserita in una specifica consegna che dovrà essere importata selezionando l'esercizio 2023 nell'Importatore Fatture.

La seconda e la terza tipologia dovranno essere inserite in una diversa consegna che dovrà essere importata selezionando l'esercizio 2024 nell'Importatore Fatture.

Ricordiamo infatti che le fatture di acquisto datate 2023 e ricevute nel 2024 (data di consegna SdI), in base all'attuale formulazione dell'art. 25 del D.P.R. 633/1972, devono essere registrate nel mese di gennaio 2024 e liquidate nel primo periodo di liquidazione del 2024.

Non risulta infatti possibile computare queste fatture nel mese di dicembre 2023 e neppure computarle nella dichiarazione IVA 2024 (riferita al 2023), in quanto non si tratta di "fatture dimenticate".

Ne consegue, quindi, che l’utilizzo della funzione “IVA p/p”, competenza IVA periodo precedente, risulta inibita nel primo periodo di liquidazione del 2020 (gennaio se la liquidazione è mensile, primo trimestre se la liquidazione è trimestrale).

Il suggerimento operativo è quindi quello di

CREARE CONSEGNE SEPARATE PER LE FATTURE D’ACQUISTO RICEVUTE NEL 2023 RISPETTO A QUELLE RICEVUTE NEL 2024.

 

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Fatture a "cavallo d'anno 2023/2024"

L'IVA SULLE FATTURE di DICEMBRE 2023

RICEVUTE A GENNAIO 2024

E' DETRAIBILE A GENNAIO 2024

 

Ci preme chiarire quanto segue, sottolineando che la procedura B.Point SP risponde alle disposizioni IVA in vigore sino ad oggi:

Con l’approssimarsi della fine dell’anno 2023, è opportuno ...

  • tenere in considerazione la nuova regola in materia di detraibilità dell’Iva contenuta nelle fatture di acquisto datate 2023 ma consegnate (tramite Sdi) nel 2024

A tale proposito è bene ricordare:

Durante l’anno, è possibile detrarre nella liquidazione del mese x ( del trimestre x), l’Iva afferente le fatture di acquisto ricevute e registrate entro il 15 del mese (trimestre) x+1.

Esempio: per la ditta in liquidazione Iva mensile, la fattura datata 30 Novembre 2023 è possibile detrarla nella liquidazione Iva di Novembre 2023 se viene ricevuta tramite lo Sdi entro il 15 Dicembre 2023 (altrimenti l’Iva si può detrarre comunque nel mese di Dicembre).

A cavallo dell’anno, l’Iva afferente le fatture di acquisto datate Dicembre 2023 ma ricevute a Gennaio 2024 è detraibile a partire dalla liquidazione Iva di Gennaio (o 1° trimestre) 2024.

Esempio: per la ditta in liquidazione Iva trimestrale, la fattura datata 31 Dicembre 2023 ma ricevuta (tramite lo Sdi) il 01 Gennaio 2024 è possibile detrarla a partire dalla liquidazione Iva del 1° trimestre 2024.

Per ulteriori informazioni, Vi consigliamo di approfondire la normativa in vigore.

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Fattura Smart Skill - Le soluzioni per velocizzare il processo di fatturazione

Fattura Smart Skill - Le soluzioni per velocizzare il processo di fatturazione

 
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Abrogazione dell'Esterometro trimestrale e assolvimento della Comunicazione dati tramire SDI

Con la pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell’Ade n. 293384 del 28/10/2021, si è concluso l’iter legislativo per effetto del quale - a partire dal prossimo 01/01/2022 - non sarà più possibile effettuare la trasmissione trimestrale dei dati delle operazioni transfrontaliere (c.d. Esterometro) e diventerà contestualmente obbligatoria la trasmissione dei dati stessi, mediante il tracciato della fatturazione elettronica.

Le precedenti regole, contenute nel Provvedimento n. 89757 del 30/04/2018, prevedevano infatti la possibilità di utilizzare due modalità alternative - entrambe ancora usufruibili fino al 31/12/2021 - di trasmissione telematica all’Ade dei dati delle operazioni transfrontaliere:

  • la prima prevedeva la predisposizione e l’invio trimestrale di due file Xml, uno per le operazioni attive e uno per le operazioni passive, contenenti i dati fiscali di tutte le operazioni effettuate e ricevute da e verso operatori stranieri, nel trimestre di riferimento (c.d. Esterometro);
  • la seconda prevedeva, esclusivamente per le operazioni attive, la predisposizione e l’invio per ogni operazione di un file conforme al tracciato e alle regole tecniche della fatturazione elettronica, da trasmettere al SdI, impostando il campo del tracciato “Codice Destinatario” con il valore convenzionale (XXXXXXX).

Per effetto delle modifiche apportate all’articolo 1, comma 3-bis, del D.lgs. n. 127/2015, dall’articolo 1, comma 1103, della Legge n. 178/2020, con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal 01/01/2022, i dati delle operazioni transfrontaliere dovranno essere trasmessi esclusivamente utilizzando il SdI (Sistema di interscambio) e il formato del file fattura elettronica.
Il nuovo Provvedimento stabilisce termini differenziati per le operazioni attive e passive:

  • per le operazioni attive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro i termini di emissione delle fatture o dei documenti che ne certificano i corrispettivi;
  • per le operazioni passive, la trasmissione dovrà essere effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Scarica e consulta l'estratto delle Note di Rilascio della vers. 22.00.00 riguardante la nuova gestione e le modalità operative con cui procedere in fase di registrazione.

 

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Fattura elettronica, conservazione retroattiva: novità dell'Agenzia delle Entrate

Fattura elettronica, conservazione a norma retroattiva: dal 4 giugno 2021 è attivo il nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate, che consente di conservare massivamente le e-fatture transitate dal SdI prima dell’adesione. Come funziona e novità.

Fattura elettronica, parte la possibilità di adesione retroattiva al servizio di conservazione a norma dell’Agenzia delle Entrate.

A pochi giorni dalla scadenza del 10 giugno 2021, termine per la conservazione sostitutiva prorogato dal decreto Sostegni, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione di partite IVA e intermediari una nuova funzionalità, per superare il problema del caricamento manuale delle fatture elettroniche relative al periodo precedente all’adesione al servizio gratuito.

Accedendo alla sezione dedicata alla conservazione delle fatture elettroniche sul portale Fatture e Corrispettivi, è possibile indicare una data antecedente a quella di adesione al servizio.

L’Agenzia delle Entrate archivierà automaticamente tutte le fatture transitate dal SdI dalla data indicata dal contribuente.

Fattura elettronica, conservazione retroattiva: novità dall’Agenzia delle Entrate

L’adesione al servizio gratuito offerto dall’Agenzia delle Entrate per adempiere all’obbligo di conservazioneconservaznorma delle fatture elettroniche consentirà al contribuente di recuperare tutti i file transitati dal SdI, a partire dalla data indicata.
Non sarà più necessario caricare manualmente e una alla volta le fatture emesse e ricevute prima dell’adesione. È questa la novità disponibile dal 4 giugno 2021 sul portale dell’Agenzia delle Entrate.
Il titolare di partita IVA potrà chiedere di recuperare e conservare per 15 anni tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal 1° gennaio 2019.

Il servizio consente di conservare massivamente tutte le fatture di proprio interesse.
Basterà indicare, al momento dell’adesione all’accordo di servizio, una data antecedente a partire dalla quale verranno archiviati a norma tutti i documenti elettronici trasmessi e ricevuti dal Sistema di Interscambio.

Diversamente, se non si indica la data di recupero retroattivo verranno conservate solo le fatture transitate dal SdI dal giorno successivo alla data di adesione al servizio.
Il servizio è senza dubbio utile per i titolari di partita IVA che non hanno affidato la conservazione delle fatture elettroniche a soggetti privati, ai quali viene data ora la possibilità di recuperare tutte le fatture transitate dal SdI dal 1° gennaio 2019, prima della data di adesione al servizio delle Entrate, e senza necessità di caricare i file uno per uno.
Discutibile è tuttavia il tempismo dell’Agenzia delle Entrate: il nuovo servizio è stato lanciato il 4 giugno, a circa una settimana dalla scadenza del 10 giugno 2021, prorogata dal decreto Sostegni rispetto al termine ordinario del 10 marzo, per la conservazione a norma delle fatture elettroniche del 2019, adempimento che ha causato non pochi malumori ad imprese e intermediari.

Conservazione fatture elettroniche retroattiva per tutti: revoca e nuova adesione per chi aveva già aderito

Tutti potranno beneficiare del nuovo servizio dell’Agenzia delle Entrate.

Chi ha già aderito ad un accordo per la conservazione delle fatture elettroniche prima del 4 giugno 2021, potrà richiedere l’archiviazione retroattiva dei file revocando l’accordo in corso e successivamente aderire nuovamente, indicando la data a partire dalla quale recuperare i file transitati dal SdI.
Come indicato dall’Agenzia delle Entrate, i periodi oggetto di recupero di fatture già transitate per Sdi in precedenza all’adesione sono compresi nell’intervallo individuato dalla data retroattiva indicata dall’utente e la data di adesione al servizio di conservazione (estremi inclusi).

Un aspetto importante da considerare riguarda le fatture che è possibile recuperare: la data retroattiva indicata non potrà essere precedente al 1° gennaio del secondo anno precedente a quello di adesione.
Per recuperare le fatture elettroniche emesse nel primo periodo d’avvio dell’obbligo, ossia dal 1° gennaio 2019, bisognerà effettuare l’adesione entro il 2021.

(Tratto da Money.it)

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Comunicato Stampa n° 49 del 13/03/2021

Come comunicatoVi in precedenza, è in arrivo la proroga che consentirà agli operatori di avere tre mesi in più per portare in conservazione le fatture elettroniche del 2019.

A questo proposito vorrei sottolineare due situazioni che ci preme rimarcare:

L'Agenzia delle Entrate già da tempo, Dicembre 2018, ha messo a disposizione il servizio gratuito a costo zero per tutti gli operatori con Partita IVA, che permette la conservazione delle fatture elettroniche, transitate presso lo SDI. Per questo servizio, l'operatore doveva fare esplicita adesione con i soliti canali forniti dall'Agenzia. La MEM Informatica S.r.l. si è preoccupata, in diverse occasioni, di ricordare questo importante "adempimento"  per evitare l'acquisto di software costosi, di terze parti, che fornivano lo stesso servizio gratuito dell' Agenzia delle Entrate.

Detto ciò, i file XML, che transitano presso lo SDI, sono firmati in digitale e hanno un peso molto ridotto. Le fatture attive, mediamente, "pesano" tra gli 8 e i 13 kb; mentre le fatture passive, mediamente, "pesano" tra i 12 e 18 kb.

Rimane sottointeso, cosa prevista dalle norme sulla conservazione delle fatture, che tutti i software che emettono le fatture elettroniche, prevedono anche la possibilità di allegare, alla fattura XML, anche la fattura di cortesia in formato .pdf. Se avviene ciò, il file che andrà in conservazione non sarà più di 8 kb bensì di grandezza notevolmente maggiore.

Ed è proprio questo che è successo con diversi clienti che hanno acquistato, all'ultimo momento, il software ARKon per l'archiviazione e conservazione. Se con il software B.Point SP e/o con Fattura Smart allego dei file alla fattura elettronica e/o decido di spedire, allegato all'XML, anche la fattura di cortesia, lo spazio indispensabile per la conservazione, aumenta notevolmente.

A tale proposito si chiede quindi a tutti gli studi che hanno fornito Fattura Smart ai propri clienti e/o a tutte le aziende che operano con il modulo aziendale per l'emissione delle fatture, di verificare se all'atto dell'invio allo SDI, viene allegata anche la cosidetta fattura di cortesia.

Sperando di essere stati chiari e precisi con la puntualizzazione, il Reparto Assistenza della MEM informatica S.r.l. è a completa disposizione per tutti i chiarimenti in merito.

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Fattura Elettronica: nuovo tracciato record facoltativo dal 1/10/2020. Al 28/02/2021 l'adesione al servizio di consultazione

Fattura Elettronica: nuovo tracciato record facoltativo dal 1/10/2020. Al 28/02/2021 l'adesione al servizio di consultazione

A partire dal 1° ottobre 2020, è possibile utilizzare il nuovo tracciato XML con le modifiche introdotte dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 99922 del 28 febbraio 2020, e oggetto di successivo ritocco con Provvedimento 20 aprile 2020, prot. n. 166579/2020.
Si tratta di una serie di nuovi codici natura e codici documento (versione 1.6.1.) la cui obbligatorietà scatterà dal 1° gennaio 2021, ma che i soggetti IVA possono iniziare ad usare, in via facoltativa, appunto, dal 1° ottobre 2020, per cominciare a familiarizzare con le novità.
Pertanto, nei 3 mesi finali del 2020 saranno accolti dal SDI sia i documenti predisposti secondo le attuali specifiche (versione 1.5), sia quelli già conformi alle nuove indicazioni dell’Agenzia delle Entrate.
Da segnalare che le nuove codifiche avrebbero dovuto essere obbligatorie già dal 1° ottobre 2020, ma l’emergenza Covid-19 ha spostato in avanti il calendario.

Pertanto, come detto sopra, l’utilizzo obbligatorio dei nuovi codici scatterà dal 1° gennaio 2021, anche in funzione della predisposizione delle bozze dei registri, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale a cura dell’Agenzia delle Entrate, prevista a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021.

Riguardo a quest’ultimo aspetto c’è da rilevare che anche esso ha subito vari slittamenti, non solo per l’emergenza sanitaria.
Infatti, alla data attuale, il testo aggiornato dell’art. 4, D.Lgs. n. 127/2015, salvo ulteriori slittamenti, fa decorrere dal 2021 il servizio di messa a disposizione delle bozze precompilate dei registri, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale.

Scarica il Punto Fiscale (allegato al presente articolo) per approfondire l'argomento.

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Detrazione IVA fatture dimenticate

 
What do you want to do ?
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Ricordiamo le principali indicazioni fornite dalla Circolare dell'Agenzia delle entrate 1/E, del 17/1/2018, in merito alla registrazione delle fatture di acquisto emesse dai fornitori nel 2017, e ricevute rispettivamente nel 2018 ovvero nel 2017:

  • le fatture emesse nel 2017 (con riferimento alla data documento) e ricevute nel 2018, possono continuare ad essere registrate nel 2018 (con riferimento alla data registrazione) e confluiscono nella liquidazione del periodo (mese o trimestre) in cui sono state registrate e confluiranno altresì, il prossimo anno, nella dichiarazione Annuale IVA 2019 (competenza 2018). In pratica nulla cambia rispetto al passato;
  • le fatture emesse nel 2017 (con riferimento alla data documento) e ricevute nel 2017, ma per le quali non è stata effettuata la registrazione nel 2017 (cd. "fatture dimenticate"), devono anch'esse essere registrate nel 2018 (con riferimento alla data registrazione) e confluiscono esclusivamente nella dichiarazione Annuale IVA 2018 (competenza 2017) e non confluiscono in nessuna liquidazione di periodo (mese o trimestre), né del 2017 né nel 2018.

N.B. Occorre prestare la massima attenzione al fatto che si tratti davvero di fatture emesse nel 2017 e ricevute nel 2017, in quanto solo per queste fatture deve essere adottata la nuova modalità di registrazione, mentre per quelle ricevute nel 2018 nulla cambia a livello di registrazione rispetto alle modalità utilizzate in passato.

  • Il presente flusso fa riferimento a "fatture dimenticate" dell'anno 2017, ma può essere utilizzato anche negli anni successivi per le fatture cartacee.
  • Il presente flusso può essere utilizzato anche per le fatture elettroniche a partire dall'anno 2019. Si pensi al caso di una fattura elettronica emessa il 20/12/2019, ricevuta il 30/12/2019 e registrata entro il 30/04/2020 (termine per la presentazione della Dichiarazione IVA).

Scarica la Nota Salvatempo e approfondisci l'argomento.

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Dispensa - La registrazione delle " Fatture da Ricevere "

Dispensa - La registrazione delle " Fatture da Ricevere "

All’inizio di ogni anno, si pone il problema della registrazione di tutte quelle fatture che, pur essendo ricevute nel nuovo anno (esempio gennaio 2020), sono di intera competenza dell’anno precedente (esempio dicembre 2019).

Con B.Point SP non si ha nessun automatismo legato alle causali IVA e/o contabili. Dovrà essere l’operatore, una volta identificata la casistica, procedere secondo una delle due soluzioni proposte di seguito.

Scarica e consulta il manuale per poter procedere velocemente con la registrazione delle " Fatture da Ricevere."

 

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