Acconti di Novembre - II Rata Redditi
Si riepilogano le modalità di determinazione e i termini di versamento della seconda/unica rata dell’acconto 2023 ed abilitazione della Delega F24 delle imposte relative ai redditi 2023, che dovranno essere dichiarati nel Modello Redditi/IRAP 2024.
Riferimenti
- Art. 4 del DL nr.145 art.4 del 18/10/2023
- Istruzioni Modello Redditi 2023
- Istruzioni Modello IRAP 2023
In sintesi
Vi sono due modalità con la quale è possibile determinare l'importo dovuto come acconto IRPEF ed IRES per il 2023:
Metodo storico.: è determinato in base alle modalità e alle percentuali stabilite per ogni singola imposta, come riportato nelle istruzioni ministeriali, sulla base dell'imposta 2022 evidenziata:
- a rigo “Differenza” o “IRES dovuta o differenza a favore del contribuente” del quadro RN del mod. REDDITI 2023;
- a rigo “Totale imposta” del quadro IR del mod. IRAP 2023.
Metodo previsionale.: se si presume di conseguire un reddito e quindi un’imposta 2023 inferiore rispetto al 2022, è possibile effettuare un versamento inferiore (rispetto a quello risultante con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento.
NB: se la previsione in base alla quale si è versato l’acconto risultasse errata (versamento inferiore a quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2023) è applicabile la sanzione per insufficiente versamento pari al 30%.
Versamenti in acconto soggetti ISA
Il D.L. 124/2019 (art.58) e la Ris.93 del 12/11/2019 ha rideterminato le modalità di versamento degli acconti a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati gli ISA, l’acconto IRPEF/IRES/IRAP prevedendo 2 rate di pari importo, ossia del 50% ciascuna. La disposizione è applicabile anche ai soci/associati/collaboratori familiari/società trasparenti, all'imposta sostitutiva dovuta dai minimi/ forfetari, nonché alla cedolare secca sul canone di locazione, all'IVIE e all'IVAFE.
Dal periodo di imposta 2020, quindi, a seconda della tipologia d'imposta e del tipo di soggetto tenuto al versamento, occorre distinguere due modalità di calcolo dell'acconto dell'imposta:
- l'acconto dei soggetti senza ISA, dovuto nella misura del 40% prima rata e del 60% seconda rata;
- l'acconto dei soggetti con ISA, dovuto secondo le nuove regole nella misura del 50% prima rata e del 50% seconda rata.
Entro il 30/11/2023 il versamento della seconda rata o in unica soluzione a seconda dell'importo dell'imposta dovuta.