Acconto IMU 2024 e Casi Particolari

L'IMU è stata istituita con Decreto Legge 201/2011 ed è stata oggetto di diverse revisioni normative nel corso del tempo.

Dal 2014 l'IMU è stata integrata nella IUC (Imposta unica comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'IMU non si applica nella Provincia Autonoma di Trento e Bolzano. In sostituzione di tale tributo, è stata istituita l’imposta municipale immobiliare (IMI) e in quelli della Provincia di Trento l’imposta immobiliare semplice (IMIS).

L’articolo 38 D.L. 124/2019 (c.d. “decreto fiscale”) ha istituito, a partire dal 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI). Il nuovo tributo sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sulle medesime piattaforme.Proroghe, esenzioni, riduzioni.

Per individuare il versamento da effettuare per il 2024 è necessario considerare anche le novità per l'anno 2024:

TERMINI e MODALITA' di VERSAMENTO

E' stato rinviato al 2025 l'obbligo di applicazione del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU per cui per il 2024 valgono le regole di pubblicazione delle aliquote come per gli anni prevedenti.

La prima rata a titolo di acconto entro il prossimo 17 giugno 2024 (il 15 cade di domenica) salvo scadenze diverse previsti dalle singole delibere comunali.
In unica soluzione entro la stessa data oppure entro il mese dicembre.
È possibile utilizzare, il Modello F24/Modello F24 semplificato.

CASI PARTICOLARI

Con la Nota Salvatempo 0139 (allegata al presente articolo) vengono riepilogati alcuni casi pratici per la risoluzione di problematiche comuni, come ad esempio:

  • Pensionati residenti all'estero
  • Immobili e decesso del proprietario
  • Immobili danneggiati da eventi sismici
  • Immobili rurali strumentali
  • Immobili collabenti

Scarica le Nota Salvatempo per approfondire le modalità operative da seguire con B.Point SP.

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Acconto IMU 2022 e CASI PARTICOLARI

L'IMU è stata istituita con Decreto Legge 201/2011 ed è stata oggetto di diverse revisioni normative nel corso del tempo.

Dal 2014 l'IMU è stata integrata nella IUC (Imposta unica comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'IMU non si applica nella Provincia Autonoma di Trento e Bolzano In sostituzione di tale tributo, è stata istituita l’imposta municipale immobiliare (IMI) e in quelli della Provincia di Trento l’imposta immobiliare semplice (IMIS).

L’articolo 38 D.L. 124/2019 (c.d. “decreto fiscale”) ha istituito, a partire dal 2020, l’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI). Il nuovo tributo sostituisce ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sulle medesime piattaforme.Proroghe, esenzioni, riduzioni

Per individuare il versamento da effettuare per il 2022 è necessario considerare anche le novità per l'anno 2022:

  • riduzione aliquota residenti all'estero;
  • esenzione beni merce;
  • abitazione principale coniugi nucleo familiare;
  • esenzione immobili categoria D3;
  • proroga dell’esenzione fabbricati dichiarati inagibili sisma del 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;
  • agevolazioni COVID immobili sottoposti a sfratto.

TERMINI e MODALITA' di VERSAMENTO

La prima rata a titolo di acconto entro il prossimo 16 giugno 2022 salvo scadenze diverse previsti dalle singole delibere comunali.
In unica soluzione entro la stessa data oppure entro il mese dicembre.
È possibile utilizzare, il Modello F24/Modello F24 semplificato.

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Acconto "Nuova" IMU 2020

L'IMU è stata istituita con Decreto Legge 201/2011 ed è stata oggetto di diverse revisioni normative nel corso del tempo.

Dal 2014 l'IMU è stata integrata nella IUC (Imposta unica comunale) istituita dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

L'IMU non si applica nella Provincia Autonoma di Trento e Bolzano In sostituzione di tale tributo, è stata istituita l’imposta municipale immobiliare (IMI) e in quelli della Provincia di Trento l’imposta immobiliare semplice (IMIS).

Risoluzione MEF 28.2.2018, n. 1/DF
Ai fini IMU sono esenti tutti i terreni agricoli, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, anche se già pensionati, indipendentemente dall’ubicazione dei terreni stessi e sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dagli stessi soggetti, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvopastorale”.

Novità introdotte dalla Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 738-783), con il fine di razionalizzare e semplificare la disciplina dei tributi immobiliari, ha unificato IMU e TASI, anche in considerazione del fatto che le stesse colpivano la medesima base imponibile. Più precisamente, il comma 738 ha abolito la IUC (imposta unica comunale), la quale comprendeva le seguenti imposte:

  • IMU, dovuta dal possessore di fabbricati (escluse le abitazioni principali non di lusso, cioè quelle accatastate in categorie diverse da A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli;
  • TASI, il tributo per i servizi indivisibili a carico sia del possessore sia dell’utilizzatore (sempre con l’eccezione delle abitazioni principali non di lusso);
  • TARI, la tassa sui rifiuti.

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La nuova IMU 2020 - Unificazione di IMU e TASI

La nuova IMU 2020 - Unificazione di IMU e TASI

La Legge di bilancio 2020 (art. 1, c. 738-783, Legge n. 160/2019), ha ridisegnato l’assetto dell’imposizione immobiliare locale, unificando le due forme di prelievo (l’Imposta comunale sugli immobili, IMU e il Tributo per i servizi indivisibili, TASI) e facendo confluire la relativa normativa in un unico testo.

L’effetto principale delle nuove norme è dunque quello di eliminare la TASI.

Viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare che ricalca, in gran parte, la disciplina IMU e, dunque, riprende l’assetto anteriore alla legge di stabilità 2014.
Si ricorda che tale legge ha istituito l’Imposta Comunale Unica, IUC introducendo accanto all’IMU anche la TASI, componente del tributo legata all’erogazione dei servizi.

  • Le novità che possono essere così sintetizzate:
    viene precisato che il diritto di abitazione assegnata al genitore affidatario è considerato un diritto reale ai soli fini dell'IMU;
  • si chiarisce che le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di ultimazione dei lavori, o, se antecedente, dalla data di utilizzo;
  • per le aree fabbricabili si stabilisce che il valore è costituito da quello venale al 1° gennaio ovvero dall'adozione degli strumenti urbanistici in caso di variazione in corso d’anno;
  • si consente ai comuni di affidare, fino alla scadenza del contratto, la gestione dell’IMU ai soggetti ai quali, al 31 dicembre 2019, è affidato il servizio di gestione della vecchia IMU o della TASI;
  • le aliquote vengono definite sommando le vigenti aliquote di IMU e TASI, lasciando quindi invariata la pressione fiscale. Viene quindi meno la quota TASI dovuta dal detentore, che è ora dovuta, a titolo di IMU, dal proprietario dell’immobile;
  • l’aliquota di base è fissata allo 0,86%e può essere manovrata dai comuni a determinate condizioni;
  • ulteriori aliquote sono definite nell’ambito di una griglia individuata con decreto del MEF;
  • sono introdotte modalità di pagamento telematiche;
  • è confermato il versamento in due rate: entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre. Il contribuente può pagare l'imposta in unica soluzione entro il 16 giugno;
  • l’IMI e l’IMIS si continuano ad applicare nelle rispettive Province autonome.

Scarica l'approfondimento WKI per continuare a leggere le novità.

 

 

 

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